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Aggravamento (Del Rischio)

Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l'aggravamento si è verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento è tale che non avesse consentito l'assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avrebbe comportato un maggior premio. (Art. 1898 C.c., Art. 522 C.d.n.).